Lo Studio COPRORI è il vostro consulente per la compilazione e l’invio delle PRATICHE CONTO TERMICO 3.0 al GSE Gestore Servizi Energetici.

Il Decreto Interministeriale 07/08/2025 aggiorna la disciplina per l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili secondo principi di semplificazione, efficacia, diversificazione e innovazione tecnologica nonché di coerenza con gli obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione.
La nuova disciplina concorre al raggiungimento degli obiettivi specifici previsti dai Piani di azione per le energie rinnovabili e per l'efficienza energetica di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 102/2014.
Titolo II
Interventi per l'incremento dell'efficienza energetica
(art. 5, comma 1).
Titolo III
Interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza
(art. 8, comma 1).

Il Soggetto responsabile è il soggetto che sostiene le spese per la realizzazione dell’intervento ed è il beneficiario dell’incentivo.
Il Soggetto delegato, è il soggetto terzo che può operare per conto del Soggetto responsabile, dalla presentazione della richiesta d’incentivo alla gestione dei rapporti contrattuali con il GSE.
Il DM 07/08/2025 (art. 5, comma 1) stabilisce le tipologie di interventi incentivabili:
> art. 5, comma 1, lettera a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato, anche unitamente all’eventuale installazione di sistemi di ventilazione meccanica
> art. 5, comma 1, lettera b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato
> art. 5, comma 1, lettera c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento e/o sistemi di filtrazione solare esterni per chiusure trasparenti con esposizione da Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili
> art. 5, comma 1, lettera d) trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero
> art. 5, comma 1, lettera e) sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione
> art. 5, comma 1, lettera f) installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico (building automation) degli impianti termici ed elettrici degli edifici, ivi compresa l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, trasmissione ed elaborazione dei dati stessi
> art. 5, comma 1, lettera g) installazione di elementi infrastrutturali per la ricarica privata di veicoli elettrici, anche aperta al pubblico, presso l’edificio e le relative pertinenze, ovvero presso i parcheggi adiacenti, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche
> art. 5, comma 1, lettera h) installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e/o opere di allacciamento alla rete, presso l’edificio o nelle relative pertinenze, a condizione che l’intervento sia realizzato congiuntamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore elettriche
Si ricorda che le imprese devono seguire le disposizioni supplementari di cui al Titolo V ovvero:


Per gli interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, il Decreto predispone schemi di calcolo specifici per tipologia (Allegato I al DM 07/08/2025).
I principali parametri di riferimento sono:
In ogni caso, l’incentivo non può superare il 65% delle spese ritenute ammissibili.
Solo per i Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti l’intensità dell’incentivo può arrivare al 100% delle spese ammissibili sostenute.
Il GSE ha previsto un Incentivo specifico per la Diagnosi energetica e la Certificazione Energetica, solo per gli interventi che le prevedono obbligatoriamente e se elaborate contestualmente ai suddetti.
In questi casi lʼincentivo specifico non concorre alla determinazione dell’incentivo complessivo nei limiti del valore massimo erogabile per gli interventi.
Nel caso in cui la Diagnosi energetica e la Certificazione energetica non dovessero essere obbligatorie, le spese professionali sostenute possono comunque rientrare nelle spese ammissibili di cui all’art. 6 e 9 del Decreto Per le Amministrazioni pubbliche (e gli ETS assimilati) l’incentivo è previsto nella misura del 100% della spesa mentre per i Soggetti privati (e cooperative di abitanti/sociali) è ridotto al 50% della spesa. È stabilito un valore massimo di incentivo in funzione della destinazione d’uso e della superficie utile dell’immobile oggetto di intervento.
> Accesso diretto, solo a seguito della conclusione degli interventi. La richiesta di concessione degli incentivi è presentata dal Soggetto Responsabile o tramite il Soggetto delegato.
> Accesso tramite prenotazione, modalità consentita solo alle PA ed Enti del Terzo settore.
> Richiesta preliminare, per imprese e ETS economici.
I campi contrassegnati da * sono obbligatori.